Cosa può fare lo sportivo nella zona rossa, ed entro quali limiti

Cosa dicono, al momento, le norme, le circolari e le FAQ del Governo (o del Dipartimento dello Sport).

L’ultimo DPCM (2 marzo 2021), nella parte dedicata alla c.d. Zona Rossa, al comma 2 dell’art. 41 stabilisce che:

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale” (fonte: http://www.governo.it/node/16343 ).

Dunque, mentre l’attività motoria (dopo vedremo cosa si intende) può svolgersi solo in prossimità della propria abitazione, l’attività sportiva, disciplinata nella seconda proposizione del comma 2, non risente dello stesso limite.

Per l’attività sportiva è previsto solo il limite dello svolgimento “all’aperto” e “in forma individuale”.

Per “attività individuale”, si legge nelle FAQ del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Governo, “si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone

(fonte: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/).

Dunque, purchè si stia all’aperto e non si entri in contatto con altre persone, l’attività sportiva si può svolgere ovunque.

Tant’è vero che nelle FAQ del Governo (aggiornate dopo l’ultimo DPCM), in relazione alla Zona Rossa (nello specifico della Regione Campania, attualmente in zona rossa) si legge:

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza” (fonte:http://www.governo.it/node/15638#zone).

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Circa l’uso delle mascherine, il comma 3 lett. c dell’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 esonera dall’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratoriei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (“Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a)  i bambini di età inferiore ai sei anni; b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”) (fonte: http://www.governo.it/node/16343 ).

Pertanto per lo svolgimento dell’attività sportiva, da eseguirsi nei limiti già visti (cioè all’aperto e senza contatto con altre persone) non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.

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Tornando, infine, al significato di “attività motoria” e alla sua differenza rispetto alla attività sportiva, anche con riferimento all’obbligo o meno di indossare la mascherina, in un Comunicato del Ministero degli Interni dell’11.10.2020 si legge:

Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, il Ministro dell’Interno precisa che, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina

(fonte: https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/attivita-motoria-e-obbligo-mascherina-precisazioni).

Inoltre, nella Circolare del 16.10.2020 del Ministero degli Interni n. 115350/117/271 Uff. III-Prot. Civ., si legge:

si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate. Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall’art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M.”

(fonte: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-16-ottobre-2020-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-13-ottobre-2020-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19)

Dunque l’attività motoria consiste nella mera passeggiata, e per il relativo svolgimento è obbligatorio l’uso della mascherina.

Nell’attività sportiva, invece, esentata da tale obbligo, rientrano anche attività quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva riconducibili all’attività sportiva in ragione del loro particolare dispendio energetico.

Avv. Claudia De Arcangelis

Claudia De Arcangelis
Mi piace essere un punto di riferimento per chi, già unito dalla passione per la corsa, ha voglia di condividere tempo, chiacchiere e risate con gli altri. Mi diverto ad organizzare occasioni di incontro, di cene, di viaggi o di camminate in compagnia tra le bellezze della città eterna.