Dopo la parte lirica, fuoriesce prepotentemente l’indole didascalica. Così, già che siamo in tema, vi racconto brevemente la disciplina giuridica delle foto scattate ai partecipanti di gare podistiche (ma vale anche per le altre manifestazioni sportive). Per semplicità ci riferiamo ai soli maggiorenni (non persone famose o atleti professionisti).
La disciplina si ricava da due fonti principali: la legge sul diritto di autore (L. n. 633/1941, in breve LdA) e il Regolamento comunitario sul trattamento di dati personali (il noto “GDPR”).
L’art. 97 LdA prevede che non sia necessario alcun consenso (in gergo atecnico: “liberatoria”) da parte della persona ritratta quando l’immagine che la riguarda quando ricorra una delle seguenti situazioni: a) la notorietà o l’ufficio pubblico coperto (esempio vero: il sindaco Renzi alla Maratona di Firenze); b) necessità di giustizia o di polizia; c) scopi scientifici, didattici o culturali; d) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Chiaramente ci riguarda, in prevalenza, la situazione rappresentata nella citata lett. d), poiché le gare sono chiaramente (e autorizzate) come avvenimenti che si svolgono in pubblico o di interesse pubblico. La foto, tuttavia, deve “descrivere” la manifestazione nel suo complesso e non i singoli partecipanti. L’assenza del consenso si giustifica, infatti, a parte le esigenze della libertà di espressione, anche per il fatto di non riguardare una persona “specifica”. La decontestualizzazione è tutt’altra faccenda perché lede il diritto di autodeterminazione della propria persona che si esprime anche attraverso l’immagine. In ogni caso, la foto non può essere esposta – e meno che mai messa in commercio – se possa recare pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona.
La liberatoria – a titolo gratuito o dietro pagamento di un corrispettivo da parte di chi intende utilizzare la foro – è necessaria soprattutto quando si intende farne un uso pubblicitario o promozionale attraverso l’immagine del corridore (non importa che sia conosciuto o meno; nel primo caso aumenta solo il costo per l’utilizzo), ovvero in qualsiasi caso in cui la foto è decontestualizzata dall’evento e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di cronaca o di documentazione dell’evento. Anche una foto che incide sull’onore, sulla reputazione, o sul decoro di una persona (non famosa), può essere utilizzata, ma solo previa autorizzazione, l’anzidetta liberatoria.
Qualora l’immagine venga utilizzata senza rispettare quanto indicato, la persona ritratta può chiedere, ai sensi dell’art. 10 cod. civ., la cessazione dell’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
A queste regole “storiche” si aggiungono quelle del GDPR.
L’immagine del corridore è un dato personale e quindi è obbligatorio da parte dell’Organizzatore (o, comunque, da parte del titolare del trattamento) fornire l’informativa privacy, contenente tutte le prescrizioni di cui all’art. 13 del GDPR. Tra queste devono essere indicate le finalità del trattamento (cosa si fa con le foto) e le relative basi giuridiche (cioè la “giustificazione” giuridica per ogni singolo trattamento), nonché i diritti dell’interessato (il corridore), di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
Quando vi iscrivete ad una gara – nelle maratone fanno molta attenzione – vi viene presentata l’informativa (seppur scritta in termini piuttosto approssimativi), in cui vi dicono che le foto che vengono scattate servono alla documentazione dell’evento (base giuridica: legittimo interesse del titolare). Per tutti gli altri utilizzi, invece, pongono la questione in termini contrattuali (base giuridica: esecuzione del contratto), cioè come parte integrante dell’iscrizione alla gara. In altre parole, per iscrivervi dovete “pagare” non solo in denaro, ma anche con la “cessione” dell’uso della vostra immagine.
Si tratta di un comportamento illegittimo. Secondo le autorità di controllo, non vi è alcuna necessità contrattuale tra lo sfruttamento commerciale dell’immagine e l’iscrizione alla competizione. Per queste finalità non organizzative l’Organizzatore ha l’obbligo di raccogliere un consenso libero, specifico e revocabile, senza condizionare la vostra partecipazione alla gara, ovvero pattuire una specifica clausola contrattuale. Sicché se dovessero fare un utilizzo di tipo “commerciale” di una vostra immagine potete tranquillamente battere cassa e chiedere un compenso parametrato al valore della foto (per l’Organizzatore), in via bonaria, o davanti al giudice civile. Se vi oppongono – stupidamente – un diniego, potete bloccare l’abuso e far punire l’Organizzatore, proponendo un reclamo al Garante privacy, che a seguito delle verifiche applicherà una sanzione amministrativa che può essere anche piuttosto salata. Trovare un accordo è, quindi, normalmente più conveniente del pagamento della sanzione.
È importante rammentare, infine, che la firma della liberatoria non esonera l’Organizzatore dal rispetto del GDPR.
Le questioni – va da sé – sono molto più complesse, ad esempio circa gli intermediari che vendono le foto, ma per un approccio da studenti del primo anno di giurisprudenza quanto detto è più che sufficiente.
Dura foto, sed lex.





