Riconosco che, ogni tanto vi ho tediato con argomenti tecnologici, tanto per dare una pennellata professionale a queste righe, a riprova che i podisti, oltre che di gambe, debbono essere dotati anche di una buona testa.
L’occasione odierna è connessa all’entrata in vigore (il 10 ottobre 2025) della legge n. 132/2025.
Il numero vi dirà poco o nulla mentre se parlo di “Intelligenza artificiale” (IA) tutti (o quasi) hanno una concezione almeno approssimativa della bomba innestata che, presto o tardi, ci scoppierà tra le mani.
In detta legge ci sono anche delle previsioni dedicate allo sport sulle quali qualche notarella proprio non dovrebbe guastare. “Notarella” senza alcuna pretesa di esaustività poiché, dato l’attuale stile di drafting utilizzato dal nostro legislatore, per dipanare la matassa un paio di centinaia di pagine basterebbero a stento.
Divido comunque il tema in due parti, affinché possiate digerirlo più agevolmente.
In sintesi, la storia è la seguente. Dopo aver fornito l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, il titolare del trattamento può procedere alle operazioni di anonimizzazione, pseudonimizzazione o di sintetizzazione dei dati personali, anche particolari (ex dati “sensibili” secondo la vecchia nomenclatura, tra i quali quelli sanitari), senza la necessità di chiedere neppure il consenso, trattandosi di trattamenti disposti dalla legge, nonostante le operazioni indicate abbiano un impatto molto diverso tra loro.
Nel caso di dati anonimi e/o sintetizzati – tranne eccezioni – non dovrebbe potersi risalire all’identità dell’interessato che, quindi, è ragionevolmente al riparo da possibili “interferenze”.
Non è così per la speudonimizzazione, che si sostanzia nell’applicazione di una misura di sicurezza su dati che restano, con poche difficoltà, perfettamente riconducibili all’interessato. L’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), può stabilire (e aggiornare) linee guida per le procedure di anonimizzazione dei suddetti dati personali mentre, a ben vedere, la questione più critica da gestire dovrebbe riguardare la pseudonimizzazione. Ma tant’è.
A cosa servono questi trattamenti?
L’art. 8, comma 3, secondo periodo, della legge citata, li funzionalizza “allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell’attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza”.
Lasciando da parte l’attività sportiva “in tutte le sue forme”, la disposizione, nella sua apparente linearità, “sacrifica” i nostri dati sanitari (legati alle prestazioni sportive) riconoscendo – cosa mai vista – una specifica tutela ex lege del loro sfruttamento economico in capo agli organizzatori.
Per cui, oltre a pagare per la partecipazione, versiamo una “quota” anche in natura, senza poter proferire verbo. Peraltro è notorio che l’“attività sportiva agonistica” sia priva di una precisa definizione normativa, identificandosi in quella regolamentata dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica) e praticata in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione (per quanto riguarda i Giochi della Gioventù), caratterizzandosi per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni.
Insomma, non basta partecipare ma si intende vincere.
L’attività amatoriale ludico-motoria e non agonistica è invece quella contenuta nel D.M. 24 aprile 2013 e nell’art. 42-bis della Legge n. 98/2013, ossia quella che è praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico e priva di aspetto “competitivo”. Qui, basta partecipare e stare bene con lo spirito.
Per contemperare il “sacrificio” (sul fronte dei dati) – a mio avviso – sarebbe stato sufficiente far riferimento agli sportivi “agonisti” che la svolgono in forma “professionale”, di modo che tra il dare e l’avere ci fosse una sorta di corrispondenza di finanziari sensi. Io sono pagato per eccellere (e ne ho le possibilità), tu nel creare il contesto al mio guadagno, metti assieme il pranzo con la cena.
Chiaramente i dati di un campione valgono di certo molto di più della collazione dei miei “gesti atletici” dai quali si ricaverebbe che potrei dedicarmi, con maggiore profitto, alla visione dei lavori stradali. Ma questa posizione elementare potrebbe essere smentita da una valutazione controfattuale. Mi spiego meglio. Avendo pochi dati di campioni da “campionare” (passate il gioco di parole), raccolgo una quantità innumerevole di dati di tapascioni, al fine di capire – almeno – cosa (e come) non funziona nei loro movimenti e gesti atletici.
E chissà se il futuro campione, non sia la risultante di una accorta politica di rettifica del tapascionismo. Analisi – queste ed altre – il cui solo limite sarà la fantasia (con i nostri dati graziosamente donati alla scienza).
Dopo una pausa pubblicitaria, la nostra storia continua e finisce nella prossima puntata.




